L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO
APERTURA DELLA PARTITA IVA
Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l’avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa è la richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine è necessario predisporre e consegnare all’Agenzia delle entrate la “DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ” entro 30 giorni dall’avvio.
Le persone fisiche esercenti arti e professioni, non tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono compilare il modello AA9/12; è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate.
Per i contribuenti che invece avviano un’attività d’impresa (artigiana o commerciale), la richiesta di attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata all’Agenzia delle entrate con la Comunicazione Unica (ComUnica) per il tramite del Registro Imprese.
COMUNICAZIONE UNICA
La presentazione della pratica ComUnica per l’impresa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione alla CCIAA e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali (Inps, Inail) e fiscali nonché per l’ottenimento della partita IVA. Requisiti necessari per spedire telematicamente la pratica ComUnica sono:
■ l’iscrizione al servizio Telemaco – Consultazione e Invio Pratiche;
■ il possesso della Firma Digitale.
È possibile delegare la predisposizione e l’invio della ComUnica ad un intermediario, attraverso la sottoscrizione di apposita procura speciale; in tal caso sarà il soggetto incaricato a sottoscrivere digitalmente il modello di Comunicazione Unica.
LA SCELTA DEL REGIME FISCALE
Con l’apertura della Partita Iva è necessario individuare il regime fiscale cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali da porre in essere.
Attualmente l’imprenditore individuale, il professionista e l’artista possono decidere di aderire al regime “ordinario” (semplificato) o, se sussistono le condizioni, al regime “forfetario” (agevolato).
REGIME FISCALE “ORDINARIO”
PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI
Per i contribuenti che adottano il regime “ordinario”, il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del modello Redditi e alla compilazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario ed è obbligatoria la fatturazione elettronica.
Per il solo anno 2023 è stata prevista l’introduzione della “Flat tax incrementale” per imprese e autonomi diversi dai forfettari. Si tratta di una tassazione agevolata al 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 € pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
REGIME FORFETARIO- AGEVOLATO
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione.
Dal 2023 l'uscita dal regime forfettario si verifica nell'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 85.000 € o addirittura immediatamente se nel corso dell'anno viene superato il limite dei 100.000 €. In quest’ultimo caso dovrà essere applicata l’IVA a partire dalle operazioni successive al superamento del limite suindicato e la tassazione applicata avverrà secondo le modalità ordinarie (scaglioni di reddito ai fini Irpef) su una base imponibile pari alla differenza tra ricavi e costi dell’intero anno.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Dal 1.01.2023, a seguito delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario, con riferimento all’anno d’imposta 2022, le partite IVA che rispettano i seguenti requisiti:
- non hanno percepito più di 85.000 euro di ricavi/compensi;
- non hanno sostenuto più di 20.000 euro di costi per personale dipendente e/o assimilato (dipendenti, collaboratori, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori a progetto, etc.).
Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime.
In particolare, le ipotesi che comportano l’esclusione dal regime forfetario sono:
- l’applicazione di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- la residenza all’estero del soggetto;
- l’esercizio prevalente di operazioni di cessione fabbricati e/o mezzi di trasporto nuovi;
- la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari durante l’esercizio dell’attività in regime forfetario;
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arte o professioni;
- lo svolgimento dell’attività professionale o d’impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili;
- aver percepito più di 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente/ assimilato (es. pensione) nell’anno precedente l’accesso al regime (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato).
Il possesso di una partecipazione in una società di persone è quindi di ostacolo all’applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si verificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e la Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario. Da ultimo, per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro (o da chi era tale nei due anni precedenti) o da soggetti ad egli riconducibili.
SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI
Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono:
- l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi nell’anno d’imposta 2021 siano inferiori a 25.000 € (dal 1.01.2024 la fatturazione sarà obbligatoria per tutti);
- la non applicazione dell’Iva nelle fatture di vendita;
- l’esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell’imposta);
- l’esclusione dall’Esterometro (adempimento abolito per tutti i contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2022);
- l’esclusione dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dagli ISA;
- esclusione dall’applicazione delle ritenute d’acconto.
Per i soggetti in regime forfetario che decideranno facoltativamente di emettere tutte le fatture di vendita in formato elettronico è previsto un regime premiale ovvero la riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria (riduzione che non sarà più applicata dal 2024 a seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica).
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati. L’imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito imponibile l’aliquota del 15% (5% per le nuove attività). La base imponibile su cui va applicata l’imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell’anno per il coefficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. L’imposta così determinata sostituisce la contribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali. Applicando il regime forfetario, i costi relativi all’attività non sono deducibili analiticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L’unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell’anno che si deducono dal reddito lordo.
LA GESTIONE PREVIDENZIALE
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come commercianti o nella sezione speciale degli artigiani, devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. contributi «fissi», suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall’INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall’Istituto.
Le scadenze di versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale sono:
16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo.
Tali importi devono essere versati a prescindere dal reddito prodotto durante l’anno, salvo il ragguaglio a mesi calcolato dall’Inps per il primo anno d’attività. Se il reddito dichiarato ai fini previdenziali da questi soggetti supera poi l’importo minimale, sull’eccedenza sono dovuti ulteriori contributi da versare in acconto, sulla base del reddito dell’anno precedente, e a saldo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base del reddito effettivo prodotto nell’anno.
I versamenti sul reddito eccedente il minimale avverranno, in acconto, con due rate annuali con scadenza: 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e 30 novembre. L’importo a saldo, se dovuto, sarà versato il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) dell’anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.
Per il 2023 l’Inps ha fissato il reddito minimale in euro 17.504 (Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 19).
L’aliquota contributiva 2023 prevista per le due gestioni è pari al 24%, a questa, solamente per la gestione dei commercianti, va sommato uno 0,48%, a titolo aggiuntivo, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (24,48%). È dovuto per tutti, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro all’anno).
Per i soli contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani o commercianti che hanno aderito al regime forfetario, dal 1°gennaio 2016 è prevista la facoltà di optare per un regime contributivo agevolato che consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti sul reddito d’impresa prodotto in vigenza di tale regime. La domanda per la riduzione dei contributi deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023 (o tempestivamente in caso di avvio dell’attività da marzo in poi).
GESTIONE SEPARATA INPS
I liberi professionisti privi di una cassa di previdenza professionale sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. In generale l’importo su cui calcolare i contributi dovuti coincide con il reddito imponibile ai fini fiscali, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) incassati e costi sostenuti nell’anno (regime semplificato) o dal reddito abbattuto in base al coefficiente di redditività (regime forfettario).
Il contributo dovuto alla gestione Separata è calcolato applicando all’imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento, per il 2023 le aliquote sono:
- 26,23% per i soggetti titolari di partita Iva e privi di altra copertura previdenziale;
- 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
Il contributo è totalmente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un importo pari al 4% dei compensi lordi. Il versamento dei contributi avviene in acconto e a saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte; non è previsto il versamento di contributi fissi annuali, gli importi vengono determinati a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale, in base al reddito effettivamente prodotto nel periodo d’imposta.
Per aver accreditato un anno di contribuzione è previsto un reddito minimo annuo coincidente con quello fissato per la gestione speciale commercianti pari, per il 2023, a €. 17.504. Qualora si siano versati contributi in misura inferiore viene accreditato un numero di mesi proporzionalmente ridotto.
CASSE PROFESSIONALI
I professionisti iscritti ad albi professionali o ad elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, medici, veterinari, psicologici, etc.) versano generalmente i contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza. Si tratta di Fondi autonomi che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti dai lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all’Inps. Ciascuna cassa ha le proprie regole, in generale esse prevedono il versamento di un contributo minimale dovuto da tutti indipendentemente dal reddito annuo prodotto, di un contributo “soggettivo” calcolato in percentuale rispetto al reddito dichiarato, e di un contributo “integrativo” addebitato dal professionista in fattura al cliente e poi riversato alla Cassa. Alcune gestioni prevedono inoltre il versamento del contributo di maternità e specifiche riduzioni contributive per i professionisti in base all’età anagrafica o all’anzianità lavorativa.
IL SERVIZIO OFFERTO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA IVA
Il CAAF CGIL presta assistenza a professionisti, lavoratori autonomi, artisti ed imprenditori che lavorano in proprio, senza avvalersi di dipendenti, fornendo assistenza per l’avvio di nuove attività o per la gestione di quelle già in essere.
L’assistenza comprende:
- Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Imprese;
- Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali obbligatori;
- Gestione della fatturazione elettronica;
- Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi;
- Assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL
13 marzo 2023