Il CAAF assiste e consiglia i propri assistiti tutto l’anno, non solo nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, aiutandoli ad assolvere a tutte quelle incombenze o imprevisti in ambito fiscale.
VISTO DI CONFORMITA’ E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI “OPZIONE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO” PER INTERVENTI SUPERBONUS E PER ALCUNI BONUS CASA
Coloro che hanno sostenuto spese per uno dei seguenti interventi negli anni dal 2020 al 2022, in alternativa al riconoscimento della detrazione in dichiarazione dei redditi, hanno la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito o hanno facoltà di cedere le rate residue delle detrazioni godute inizialmente nel 730 o modello REDDITI PF. Si tratta dei seguenti interventi:
- Recupero del patrimonio edilizio in caso di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e interventi antisismici;
- Realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;
- Interventi Ecobonus e Bonus facciate;
- Installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- Eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione 75%);
- Interventi Superbonus.
Per optare per lo sconto o la cessione è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità (rilasciata dal RAF del CAAF) e l’Asseverazione relativa alla congruità dei prezzi rilasciata da un professionista. Per gli interventi diversi dal Superbonus, se le spese non superano 10.000 euro o se l’intervento rientra fra le attività di edilizia libera non sono necessari né il visto di conformità né l’asseverazione (fatti salvi gli interventi Ecobonus per i quali l’asseverazione sulla congruità delle spese è sempre obbligatoria).
L’opzione per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate inviando apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2023.
Con Decreto-legge n. 11/2023 è stabilito che dal 17 febbraio 2023 non è più ammesso l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, salvo alcune eccezioni:
Interventi Superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- È stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per unità unifamiliari o unità residenziali facenti parte di edifici multifamiliari;
- È stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ed è stata adottata la delibera assembleare che ha autorizzato l’esecuzione dei lavori (interventi effettuati dai condomìni);
- E’ stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- È stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessaria;
- Siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è necessario ottenere un titolo abilitativo;
- E’ stato regolarmente registrato il contratto preliminare o è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori.
Ad oggi il Decreto-legge n. 11/2023 è in corso di conversione in legge per cui nel corso dell’iter parlamentare potranno essere introdotte nuove disposizioni.
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, CONTENZIOSO
I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAAF.
La comunicazione di irregolarità viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l’Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un’istanza in autotutela per chiedere l’annullamento o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l’irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
L’Agenzia delle entrate svolge un’ulteriore attività finalizzata a contrastare l’evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull’Iva, ecc. Può contattare il contribuente oppure notificargli direttamente l’avviso di accertamento. In entrambi i casi il CAAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all’Agenzia, sia nella predisposizione dell’istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell’accertamento, se risultano dovute imposte, predisporrà la delega F24 per versare imposta e interessi, la sanzione nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).
La cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle entrate ‐ Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (ad esempio: Agenzia delle entrate, Comuni ecc.). Il CAAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l’addebito, può contestarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l’annullamento totale o parziale. Il CAAF assiste il contribuente che si trova in una temporanea ed obiettiva difficoltà economica predisponendo la domanda di rateizzazione delle somme dovute a seguito di cartelle di pagamento. Le somme dovute possono essere rateizzate, a seconda dei casi, da 72 a 120 rate di importo costante e in alcuni casi è richiesta l’Attestazione ISEE.
COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI
Il CAAF offre il servizio di compilazione e/o di trasmissione del modello di pagamento F24. Il contribuente è obbligato alla presentazione telematica della delega nel caso in cui intenda compensare crediti con debiti di pari importo (F24 a zero), ma può usufruire dello stesso servizio anche in caso di F24 a debito con compensazione.
Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell’Agenzia, nel caso in cui:
- abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
- abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO, RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI VERSAMENTI TARDIVI
Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando il modello REDDITI:
- a favore del contribuente in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili o deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
- a favore dell’Amministrazione finanziaria se la nuova dichiarazione determina un debito d’imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni o deduzioni non spettanti.
In quest’ultimo caso il CAAF prospetta la soluzione migliore e più conveniente per il contribuente che potrà così correggere la dichiarazione pagando una sanzione ridotta.
Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini (30 novembre), il contribuente può rimediare presentandola in ritardo:
- entro i 90 giorni, successivi alla scadenza, pagando la sanzione per tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzione per il tardivo pagamento;
- oltre i 90 giorni dalla scadenza, pagando eventuali imposte a debito e relativi interessi; le sanzioni per l’omessa presentazione saranno irrogate dall’Agenzia delle entrate.
Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un’istanza di rimborso per chiedere la restituzione di imposte dirette versate in più o trattenute erroneamente dal datore di lavoro o ente pensionistico. Il CAAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere più celermente il rimborso, anche al fine di recuperare crediti che non sono stati utilizzati in compensazione né riportati nelle successive dichiarazioni.
Il contribuente può regolarizzare spontaneamente errori, omissioni oppure versamenti carenti o tardivi usufruendo del “ravvedimento operoso” che consente di provvedere al pagamento dell’imposte dovute e dei relativi interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni, anche in caso di tributi locali (IMU), prima che l’Agenzia delle entrate o il Comune invii una comunicazione di irregolarità.
REGISTRAZIONE E CONSULENZA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATO
I contratti di locazione devono essere obbligatoriamente registrati all’Agenzia delle Entrate, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, ad eccezione dei contratti che nell’anno non superano i 30 giorni complessivi.
Il CAAF informa e assiste il contribuente: per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio) o comodato d’uso gratuito, anche per i rinnovi/proroghe/risoluzioni dei contratti, per la compilazione e trasmissione telematica del modello RLI e per la predisposizione dei versamenti delle imposte dovute. La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
SERVIZI DEDICATI ALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all’amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l’affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.
Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell’amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico. È opportuno precisare che l’amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice della Volontaria Giurisdizione del luogo dove l’amministrato ha la residenza o il domicilio.
Per soddisfare le richieste pervenute al CAAF è stato istituito il nuovo servizio “Amministratore di sostegno” che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:
- la stesura del ricorso da presentare al Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- la presentazione del ricorso, previa delega al CAAF che potrà così seguire tutto l’iter burocratico necessario sino alla nomina;
- la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.
13 marzo 2023