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Modello REDDITI Persone Fisiche

I cittadini che non possono o non vogliono utilizzare il modello 730, presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI Persone Fisiche.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI PF
Devono utilizzare questo modello i contribuenti:

  • fiscalmente residenti all'estero nel 2023 e/o 2024 che devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
  • pensionati, residenti all'estero, che trasferiscono la residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno;
  • docenti titolari di cattedra che optano per la tassazione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni;
  • collaboratori domestici e badanti se hanno percepito nel 2023 il TFR;
  • titolari di partita IVA (forfetari e non);
  • soci di una società di persone;
  • eredi per assolvere alla dichiarazione del contribuente deceduto (se non hanno utilizzato il 730 entro il 30.09.2024);
  • soggetti residenti in Italia e che, in particolari situazioni, abbiano lavorato all'estero;
  • coloro che hanno già presentato il modello 730, ma sono tenuti a presentare anche il modello REDDITI in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all'estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.).

Non può essere presentato in forma congiunta.

Il modello REDDITI PF 2024 in forma cartacea deve essere presentato ad un ufficio postale dal 2 maggio al 30 giugno

Il contribuente che si affida al CAAF, invece, potrà presentare la dichiarazione REDDITI PF 2024 entro il 15 ottobre, usufruendo dell’assistenza di operatori esperti sia per la compilazione e i calcoli delle imposte, che per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.

Se la dichiarazione è presentata tramite il CAAF, quest’ultimo non ha l’obbligo di apporre il visto di conformità̀, salvo le seguenti eccezioni:

  • in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (ad esempio un credito Irpef che compensa un debito cedolare secca), in questo caso deve essere apposto il visto;
  • in caso di spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 per le quali spetta la detrazione 110% (Superbonus).

Inoltre, la compensazione di un credito maturato nel 2023 (2021 e 2022, se si tratta di un credito IVA) può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Dalla dichiarazione REDDITI può scaturire un saldo contabile delle imposte a debito oppure a credito.
Il saldo a debito, oltre ad eventuali primo e/o secondo accontodeve essere versato direttamente dal contribuente che può scegliere anche di rateizzare gli importi dovuti oppure di posticipare il pagamento rispetto alle scadenze, versando in più la sanzione ridotta e i relativi interessi per tardivo pagamento.

I versamenti devono essere effettuati entro i seguenti termini:

    ■ entro il 01 luglio 2024 (saldo 2023, primo acconto 2024);

    ■ entro il 31 luglio 2024 se si sceglie di versare l’importo maggiorato dello 0,40% (saldo 2023, primo acconto 2024);

entro il 02 dicembre 2024, in caso di unica rata o seconda rata di acconto.

Se il modello F24 contiene la compensazione fra debiti e crediti, è indispensabile presentarlo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche nel caso di soggetti non titolari di partita IVA oppure il contribuente può rivolgersi al CAAF, che a nome e per conto dei propri assistiti, può trasmettere telematicamente la delega di pagamento (accedi al link Altri servizi).

Il saldo a credito delle imposte risultanti dal modello REDDITI può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • mantenuto quale credito utilizzabile in compensazione di imposte a debito (ad esempio l’IMU).

Il modello REDDITI PF può essere presentato anche per integrare o correggere le precedenti dichiarazioni, il cui risultato può essere a favore del contribuente oppure a favore dell’Amministrazione finanziaria (accedi al link Altri servizi).

05 marzo 2024