NOVITA’ 2023
La prima novità riguarda l’agevolazione per l’abitazione principale riconosciuta a ciascun possessore di un immobile ad uso abitativo, comprese le pertinenze, purché vi abbia stabilito la dimora e la residenza anagrafica indipendentemente dalla residenza e dimora degli altri membri della famiglia (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13.10.2022).
Il diritto all’agevolazione è dunque riconosciuto ai coniugi che risiedono e dimorano in abitazioni diverse situate nel medesimo comune oppure in un comune diverso.
Conseguentemente coloro che hanno versato l’IMU, attenendosi alle precedenti disposizioni, possono presentare entro cinque anni dalla data del versamento un’istanza al Comune per chiedere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta relativa all’abitazione principale nella quale hanno stabilito la residenza e la dimora, allegando le fatture dei fornitori di energia, gas o acqua potabile a loro intestate al fine di dimostrare la dimora abituale.
Il rimborso può essere richiesto entro cinque anni dal pagamento dell’IMU non dovuta.
La seconda novità è relativa all’IMU 2023 sugli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Dal 2023 beneficiano della riduzione del 50% dell’IMU dovuta su un unico immobile (non locato né concesso in comodato gratuito) poiché la riduzione del 62,50%, prevista per l’anno 2022, non è stata prorogata.
La terza novità riguarda l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili poiché occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione continuata di domicilio. Sono esenti anche gli immobili per i quali è stata presentata denuncia per occupazione abusiva o sia iniziata l’azione giudiziaria penale.
I possessori, per non effettuare il pagamento IMU 2024, presentano un’apposita comunicazione al Comune competente.
L’esenzione si applica solo al periodo dell’anno in cui l’immobile risulta effettivamente occupato in modo abusivo, per il periodo restante il proprietario dovrà comunque versare l’IMU.
Nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione va inviata la comunicazione al Comune a cui è stato richiesto l’esonero.
La Legge di Bilancio 2023,in vigore dal 1° gennaio, stabilisce che in mancanza di pubblicazione delle nuove aliquote, si applicano le aliquote di base e non quelle deliberate per l’anno precedente.
Inoltre, è stato stabilito che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nell’anno 2021 è prorogato al 30 giugno 2023.
Sempre entro il 30 giugno 2024 andranno inviate le dichiarazioni IMU relative alle variazioni avvenute nel 2023.
CHI DEVE PAGARE L’IMU
Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale sono tenuti al pagamento dell’IMU coloro che risiedono in Italia o all’estero e che possiedono fabbricati, terreni e/o aree edificabili situati nello Stato italiano, quali:
- i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, di diritti di superficie, uso o enfiteusi o altri diritti reali
- i titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore)
- i titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (ad esempio il coniuge superstite)
- i proprietari della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio
- proprietari di un’unità abitativa situata in Italia, che risiedono all’estero, anche se titolari di pensione estera e iscritti all’AIRE
- locatari di immobili in leasing, a decorrere dalla data di stipula e fino alla durata del contratto
- i possessori di fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola (esclusi dall’IMU dal 2014 al 2019)
Nulla cambia per l’imposta dovuta dai possessori di unità abitative concesse in locazione o in comodato d’uso gratuito: per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75 per cento, mentre per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figli) che la utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% alle medesime condizioni previste per la vecchia IMU, salvo che si tratti di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
In generale non sono assoggettabili all’imposta:
- l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
- i fabbricati rurali a uso abitativo, se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
- i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione particolare).
Non è tenuto al pagamento chi detiene l’immobile in qualità di:
- nudo proprietario
- comodatario, locatario/affittuario
- il possessore della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice.
Non pagano l’IMU anche gli anziani o i disabili, possessori di un’unità abitativa e relative pertinenze, qualora trasferiscano o abbiano trasferito la residenza in case di riposo o presso residenze sanitarie assistenziali, a condizione che l’immobile non sia di categoria A/1, A/8 o A/9 e non risulti locato L’IMU non è dovuta solo se il Comune ha deliberato tale agevolazione (delibera o Regolamento IMU 2020 e anni successivi).
QUANDO SI PAGA
L’IMU, calcolata in base alle aliquote 2024 deliberate da ciascun Comune, deve essere pagata entro:
- il 17 giugno ( il 16 è domenica) prima rata in acconto o unica soluzione;
- il 16 dicembre seconda rata a saldo.
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso nel corso dell’anno. Ai fini del calcolo va considerato per intero il mese per il quale si è protratto il possesso per più della metà dei giorni.
Il giorno di trasferimento del possesso, invece, si computa in capo all’acquirente e l’imposta riferita al mese del trasferimento è interamente a carico di quest’ultimo qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU SINO AL 2020 E TASI SINO AL 2019
Per l’IMU e la TASI dovute per anni precedenti al 2020: sarà possibile usufruire del “ravvedimento” anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno in cui è stata commessa la violazione, ad esempio in caso di omesso o parziale versamento. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta e non corrisposta a suo tempo, usufruendo della riduzione delle sanzioni.
CHI DEVE PAGARE LA TARI
Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell’utilizzatore di un fabbricato.
05 marzo 2024