CGIL Serizi Uvl – Uffici vertenze e legali Inca Sol – orientamento lavoro Sunia
Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza (REm) è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica. Il REm, in analogia al Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza, non è una misura individuale ma è una misura rivolta ad un nucleo familiare definito in povertà, in possesso di particolari requisiti, quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Beneficio economico
Per determinare l’importo del REm, si moltiplica il valore base del sussidio (€ 400) per il parametro della scala di equivalenza ISEE, che assegna un valore ad ogni componente il nucleo familiare. Il valore massimo, con presenza di componenti disabili, è pari a € 840. Il contributo a fondo perduto sarà erogato per tre volte a partire dal mese di maggio/giugno 2021.

Per le domande presentate entro il 31 maggio il pagamento viene erogato nei mesi di giugno e luglio. Per le domande presentate entro il 30 giugno il pagamento viene erogato per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

L'articolo 36 del Decreto-legge n° 73 detto "Sostegni-Bis" ha previsto ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza prorogandolo per altre quattro mensilità. Saranno riconosciute ,su domanda, le quote di REm relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

La domanda deve essere presentata all'INPS, utilizzando l'apposito modello predisposto dall' INPS, entro il 31 luglio 2021.  

Requisiti per accedere al REm

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • la residenza in Italia del beneficiario che inoltra la richiesta;
  • un reddito familiare, a febbraio 2021, inferiore all’importo del Rem;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000 nel 2020. La soglia sale a € 5.000 per ogni componente della famiglia successivo al primo, fino a un massimo di € 20.000. In presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o non autosufficiente (secondo i criteri Isee), il limite viene innalzato a € 25.000.
  • Un valore dell'Isee in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a € 15.000. 

A chi non spetta il Reddito di emergenza

Non hanno diritto al Reddito di emergenza i nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti percepisca o abbia percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di:

  • di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;
  • di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem un ISEE inferiore a € 15.000;
  • di reddito di cittadinanza.

Inoltre, non hanno diritto al Rem coloro che:

  • si trovano in carcere o altro stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • coloro che sono ricoverati in strutture residenziali o altri istituti di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Quando e a chi si presenta la domanda
La domanda di REm può essere presentata dal richiedente il beneficio:

  • avvalendosi dell’assistenza alla compilazione presso i CAAF;
  • presso il Patronato INCA; 
  • compilandola on line, direttamente sul sito dell’INPS.

Documenti necessari per la presentazione della domanda

  • documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
  • codice fiscale;
  • possesso di DSU 2021;
  • Codice Iban intestato al richiedente l’indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali).

Per il solo anno 2021 è previsto il mantenimento del beneficio RdC nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stipulino uno o più contratti a termine, a patto che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro.

Ne consegue che in tale caso si attiva la sospensione dell’assegno nel termine massimo di sei mesi e alla fine del lavoro non si devono riavviare le pratiche per il riconoscimento del beneficio.

Aggiornato il 26 maggio 2021