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Assegno Temporaneo ai nuclei familiari con figli minori.

L’INPS con la circolare n°93 comunica che dal 1° luglio, e fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’Assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

In sintesi, la circolare chiarisce che la nuova misura di sostegno sarà riconosciuta sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

In presenza di DSU, in corso di validità, con indicatore ISEE minorenni sarà preso in considerazione l’ ISEE minorenni del genitore in cui risulti presente il minore.

Per le domande che saranno presentate entro il  30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021.

Il pagamento dell’assegno viene, di norma, effettuato al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN , libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

Inoltre, i percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

La domanda può essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati.