Il decreto crescita riapre i termini: è possibile presentare domanda di adesione entro il 31 luglio prossimo per i debiti contratti con l'Agenzia delle entrate riferiti al periodo 2000-2017. Si può beneficiare dello "sconto" anche per le multe stradali
Chi non avesse fatto in tempo ad aderire alla “rottamazione” delle cartelle o al “saldo-stralcio”, in riferimento a debiti contratti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha ancora una possibilità: presentare la domanda di adesione entro e non oltre il 31 luglio prossimo per debiti riferiti al periodo 2000–2017. Con la conversione in legge del decreto crescita sono stati riaperti i termini della cosiddetta “rottamazione-ter”, per cui i contribuenti che hanno uno o più debiti con l’Agenzia possono presentare domanda di adesione al fine di pagare le somme dovute, senza interessi e sanzioni, l’aggio, le spese per procedure esecutive e i diritti di notifica.
Chi può aderire alla rottamazione? Possono farlo coloro che hanno contratto debiti con l’Agenzia e non hanno mai presentato la domanda di adesione (rottamazione o saldo e stralcio), anche quando, per effetto di pagamenti già effettuati, hanno ancora da versare importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi di mora.
Possono aderire alla rottamazione anche coloro che hanno presentato domanda entro il 30 aprile scorso, ma intendono aderire alla definizione agevolata per debiti diversi oppure coloro che, per gli stessi debiti, hanno già aderito in precedenza ma non hanno pagato una o più rate entro le scadenze. Il mancato pagamento degli importi a debito, infatti, causa la decadenza dal diritto a usufruire della precedente rottamazione.
Si rammenta che si può beneficiare dello “sconto” anche per le multe stradali senza pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
È importante sapere, inoltre, che coloro che avevano presentato la precedente domanda tardivamente, ossia oltre il 30 aprile 2019, e per questo motivo erano impossibilitati a beneficiare dello “sconto sulla cartella”, non dovranno far nulla in quanto l’Agenzia provvederà a esaminare la domanda di adesione pervenuta.
Chi, invece, non può aderire? Non possono presentare domanda tutti coloro che, per gli stessi debiti, hanno già aderito alla rottamazione entro lo scorso 30 aprile, salvo i casi sopra indicati. Parimenti non possono presentare domanda coloro che hanno contratto debiti riferiti a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a premi e contributi dovuti agli enti previdenziali.
Chi vorrà usufruire della rottamazione–ter potrà scegliere di versare le somme dovute rateizzando il debito fino a un massimo di 17 rate consecutive (cinque anni): in questo caso la prima rata, che corrisponde al 20 per cento delle somme dovute, dovrà essere pagata entro e non oltre il 30 novembre prossimo, mentre le restanti rate dovranno essere corrisposte in quattro rate annuali. Sarà l’Agenzia delle entrate-Riscossione a comunicarlo al diretto interessato. Naturalmente il contribuente potrà sempre scegliere di versare in un’unica soluzione, in questo caso l’importo dovrà essere pagato entro il 30 novembre prossimo.
Il decreto crescita “riapre la porta” anche ai quei contribuenti che si trovano in grave e comprovata difficoltà economica, i quali potranno aderire anche al cosiddetto “saldo e stralcio” delle cartelle esclusivamente per i debiti che non siano stati oggetto di una precedente domanda di adesione alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio, presentata entro lo scorso 30 aprile. In particolare, possono presentare domanda i contribuenti “persone fisiche” per alcune tipi di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017, con un’Isee riferito al proprio nucleo familiare non superiore a 20 mila euro. Presentando la domanda potranno estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Anche in quest’ultimo caso la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio prossimo, effettuando il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.